Convenzione urbanistica – Responsabilità per lesione del legittimo affidamento – Presupposti dell’affidamento tutelabile: incolpevolezza del convincimento riposto – Conoscenza pregressa della circostanza ostativa (mancato ripristino del collettore fognario comunale) quale fattore escludente l’incolpevolezza – Delibera di indirizzo politico-amministrativo non conclusiva del procedimento: inidoneità a fondare affidamento tutelabile – Interruzione del nesso causale per scelta imprenditoriale consapevole del privato – Irrisarcibilità dell’interesse positivo per lesione dell’affidamento
1. Responsabilità della pubblica amministrazione – Tutela risarcitoria dell’affidamento – Presupposti: ragionevole convincimento incolpevole e onere della prova gravante sul privato
La tutela risarcitoria dell’affidamento postula che sulla legittimità del comportamento o del provvedimento favorevole dell’amministrazione sia sorto nel privato un ragionevole convincimento, che l’ordinamento riconosce meritevole di protezione quale proiezione soggettiva della situazione giuridica di vantaggio correlata all’esercizio del potere pubblico; tale convincimento deve essere, in primo luogo, incolpevole, non essendo tutelabile l’affidamento quando l’illegittimità del provvedimento o la circostanza ostativa fossero evidenti o agevolmente rilevabili dal privato secondo l’ordinaria diligenza professionale, conformemente alla regola generale secondo cui la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. Sul piano probatorio, la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento non consegue automaticamente dalla sola allegazione di un comportamento procedimentale scorretto, ma richiede che il privato dimostri compiutamente: la sussistenza di atti o comportamenti oggettivamente idonei a generare la ragionevole aspettativa; l’incolpevolezza dell’affidamento riposto; il nesso causale tra la condotta amministrativa e il pregiudizio concretamente sofferto; la prova puntuale delle singole voci di danno, nel rispetto del principio dispositivo pienamente operante nell’azione risarcitoria ex art. 2697 c.c. La funzione di tale tutela consiste nel porre a carico dell’amministrazione responsabile l’equivalente monetario dell’utilità che il privato aveva fondatamente previsto come ottenibile, e non nel ristorare il risultato economico finale dell’operazione imprenditoriale.
«l’affidamento non è tutelabile se l’illegittimità del provvedimento o la circostanza ostativa erano evidenti o agevolmente rilevabili dal privato in base all’ordinaria diligenza professionale, conformemente alla regola generale secondo cui la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave […] la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento non consegue automaticamente dalla sola allegazione di un comportamento procedimentale scorretto, ma richiede che il privato dimostri compiutamente […] l’incolpevolezza dell’affidamento riposto […] e infine la prova puntuale delle singole voci di danno»
2. Responsabilità precontrattuale/da affidamento – Conoscenza pregressa, da parte del privato, dell’impedimento tecnico sopravvenuto – Esclusione dell’incolpevolezza del convincimento, a prescindere dall’imputabilità soggettiva dell’evento ostativo
Non è incolpevole, e dunque non è tutelabile, l’affidamento del privato che abbia proseguito l’attività edilizia e imprenditoriale nella piena consapevolezza che un presupposto tecnico essenziale per la realizzazione del programma urbanistico (nella specie, l’allaccio alla rete fognaria comunale, resosi tecnicamente impossibile a seguito della distruzione del collettore fognario in occasione di lavori su un contiguo piano di zona) non fosse ancora stato risolto; il rilascio di un titolo edilizio successivo al momento in cui l’impedimento tecnico è divenuto noto al privato non vale a fondare un affidamento incolpevole, poiché il privato che conosce, o avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza professionale, l’esistenza dell’impedimento non può fondare su tale conoscenza un convincimento ragionevole circa la spettanza del risultato auspicato; né rileva, a tal fine, che la circostanza ostativa derivi da un evento sopravvenuto non imputabile al privato, poiché la conoscenza di tale circostanza, indipendentemente dalla sua imputabilità soggettiva, incide sull’elemento della ragionevolezza dell’affidamento.
«l’odierna appellante ha svolto attività edilizia nella piena consapevolezza che gli immobili, in quel determinato momento, non potevano essere effettivamente allacciati alla rete fognaria comunale. Tale consapevolezza esclude la formazione di un affidamento incolpevole […] La conoscenza di una circostanza ostativa, indipendentemente dalla sua imputabilità soggettiva, incide sull’elemento della ragionevolezza dell’affidamento»
3. Responsabilità da affidamento – Delibera di indirizzo politico-amministrativo non conclusiva del procedimento – Inidoneità a ingenerare una ragionevole certezza circa la spettanza del bene della vita
Una delibera di giunta che contenga un mero indirizzo politico-amministrativo favorevole all’approvazione di una variante progettuale, senza costituire l’atto conclusivo del relativo procedimento, non è idonea, da sola, a ingenerare nel privato una ragionevole certezza circa la spettanza del bene della vita riflesso nel provvedimento finale, specie in un contesto tecnico di elevata complessità, caratterizzato da discrezionalità amministrativa e da plurime variabili istruttorie dipendenti anche dal parere di soggetti terzi; l’affidamento in sé stesso non può essere causa di illegittimità del provvedimento amministrativo, e il convincimento riposto in atti non definitivi e non vincolanti non assurge alla soglia della ragionevolezza richiesta per la tutela risarcitoria.
«sebbene tale atto contenesse un indirizzo politico-amministrativo favorevole all’approvazione della variante, esso non costituiva l’atto conclusivo del procedimento e non era idoneo, da solo, a ingenerare nel privato una ragionevole certezza circa la spettanza del bene della vita […] l’affidamento in sé stesso non può essere causa di illegittimità del provvedimento amministrativo, e […] il convincimento riposto in atti non definitivi e non vincolanti non assurge alla soglia della ragionevolezza richiesta per la tutela risarcitoria»
4. Responsabilità da affidamento – Nesso causale – Interruzione per effetto della scelta imprenditoriale consapevole del privato di proseguire l’investimento nonostante la nota impossibilità tecnica di realizzazione
La circostanza che il privato fosse pienamente consapevole, sin da un momento determinato, dell’impossibilità tecnica di realizzare un presupposto essenziale del programma urbanistico (nella specie, l’allaccio alla rete fognaria comunale), e abbia…
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