Il Modello 770/2026, relativo alle ritenute e ai versamenti del 2025, deve essere trasmesso telematicamente entro il 2 novembre 2026. Tra le principali novità figurano il nuovo rigo SX50, le integrazioni del quadro ST e i dati relativi ai PIR nel quadro SO. L’articolo esamina soggetti obbligati, invio unico o separato, operazioni straordinarie, procedura sperimentale F24/770 e sanzioni applicabili in caso di omissione o ritardo.
Quando scade il Modello 770/2026?
Il Modello 770/2026, relativo alle ritenute operate e ai versamenti effettuati nel 2025, deve essere trasmesso telematicamente entro lunedì 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato. La dichiarazione può essere inviata in un unico flusso oppure in un massimo di tre flussi separati.
Modello 770-2026: scadenza e dati da comunicare

La scadenza è fissata al 31 ottobre 2026 ma cadendo tale data di sabato, il termine risulta prorogato al primo giorno lavorativo utile, ossia al 2 novembre 2026 (con il Provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2026, relativo all’anno di imposta 2025).
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Scadenza 2 novembre
Il Modello 770/2026 deve essere trasmesso entro lunedì 2 novembre, perché il 31 ottobre cade di sabato.
Anno d’imposta 2025
La dichiarazione riepiloga ritenute, versamenti, crediti e compensazioni riferiti al periodo d’imposta 2025.
Massimo tre flussi
L’invio può essere unico oppure separato in non più di tre flussi, nel rispetto delle regole di aggregazione.
Nuovo rigo SX50
Il rigo riepiloga il credito derivante dalla somma non imponibile riconosciuta nel 2025 ai lavoratori dipendenti.
F24/770 sperimentale
I piccoli sostituti che hanno utilizzato la procedura alternativa comunicano mensilmente ritenute e versamenti tramite F24.
Controllare la ricevuta
L’adempimento è completato soltanto con l’acquisizione del file e il rilascio della ricevuta telematica.
Chi deve presentare il Modello 770-2026
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che si possono identificare nei seguenti soggetti:
-società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
-enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
-enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
-associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
-società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
– i trust residenti e non residenti, nei casi in cui assumano la qualità di sostituti d’imposta;
-condomìni e società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
-società di armamento residenti nel territorio dello Stato e società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
-società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
-aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato e i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
-persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano operato ritenute alla fonte; tra queste rientrano anche i contribuenti forfetari per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati eventualmente corrisposti;
-amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto, i “curatori della liquidazione giudiziale” in caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente e senza prosecuzione dell’attività.
Invio telematico unico o separato del Modello 770-2026
Il termine ordinario per la trasmissione telematica del modello 770-2026 è fissato al 31 ottobre 2026 (scadenza prorogata al o2 11 26 per la coincidenza con i giorni festivi) e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2025 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.
Nel caso di invio separato, il flusso relativo alle locazioni brevi deve essere associato a quello del lavoro autonomo. I dati qualificati come “Altre ritenute”, riguardanti tra l’altro pignoramenti presso terzi e indennità di esproprio, devono essere aggregati a uno dei flussi principali: Dipendente, Autonomo o Capitale.
Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente le seguenti:
- presentazione del modello 770-2026: il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati; La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione telematica da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova dell’adempimento è costituita dalla ricevuta rilasciata dal sistema, che deve essere verificata e conservata: la semplice generazione o trasmissione del file non esclude che la dichiarazione possa essere scartata.
- trasmissione del modello 770-2026: è possibile la suddivisione dell’invio su un massimo di tre flussi telematici principali, corrispondenti rispettivamente alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, a quelle su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e a quelle su dividendi, proventi e redditi di capitale. I dati relativi alle locazioni brevi si possono allegare al flusso del lavoro autonomo, e quelli relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi ovvero a titolo di indennità di esproprio a uno qualsiasi dei flussi principali.
Codice 1 per il flusso unico e codice 2 per gli invii separati
È possibile effettuare due invii diversi compilando il campo “Tipologia invio” per trasmettere separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso indicando i seguenti codici:
1) codice: “1” – nel caso in cui il sostituto scelga di trasmettere un unico flusso contenente i dati…
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Marta Vivenzi
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