La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia non può fondarsi sul solo inadempimento del debitore, ma richiede una valutazione complessiva della sua situazione finanziaria. Con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ribadisce tale principio, soffermandosi anche sulla possibile tutela risarcitoria di una società collegata che abbia subito un pregiudizio in conseguenza della segnalazione. La pronuncia offre l’occasione per esaminare i presupposti della classificazione a sofferenza, i rapporti con le diverse nozioni di default e gli oneri probatori connessi alla domanda risarcitoria. Per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
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Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi, 2025, Maggioli Editore
47.00 €
37.60 €
Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
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Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda trae origine da un rapporto di leasing per l’acquisto di macchinari. A fronte del mancato pagamento di canoni per euro 41.851,73, relativi al periodo gennaio 2003-ottobre 2004, l’intermediario appostava la società utilizzatrice a sofferenza.
La società segnalata e un’altra società, che lamentava il diniego di un mutuo causato dalla classificazione della collegata, agirono per il risarcimento. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda; la Corte d’appello, pur riconoscendo la prospettazione extracontrattuale dell’azione, confermò l’esito attribuendo rilievo decisivo all’inadempimento.
La Cassazione accolse i cinque motivi e rinviò alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
La presente nota esamina tre piani che non vanno confusi: l’esistenza dei presupposti per la categoria «sofferenze», la legittimazione sostanziale del soggetto collegato a far valere un danno proprio e il regime di allegazione e prova del pregiudizio. Su tale base propone, con valore esclusivamente ricostruttivo, la nozione di «proporzionalità informativa».
La Centrale dei rischi e i presupposti della segnalazione a sofferenza
La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia. L’alimentazione obbligatoria da parte degli intermediari rende disponibile un quadro delle esposizioni utile alla valutazione del merito creditizio e alle finalità istituzionali del servizio.
Il quadro normativo è dato dal Testo unico bancario, dalla deliberazione CICR del 29 marzo 1994 e dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, nel testo del 21° aggiornamento del febbraio 2025.
La categoria delle «sofferenze», secondo il cap. II, sez. 2, § 1.5 della Circolare, riguarda esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
La classificazione implica una valutazione della situazione finanziaria complessiva; non deriva automaticamente da singoli ritardi, né dalla mera contestazione del credito.
L’esistenza di garanzie non costituisce, di per sé, un elemento impeditivo o sufficiente della classificazione. Gli intermediari devono inoltre assicurare correttezza dei dati e tempestive rettifiche ove occorrano.
La sofferenza è dunque una qualificazione informativa regolata, non una sanzione per l’inadempimento. La Centrale dei rischi non costituisce uno strumento privatistico volto alla tutela del singolo credito dell’intermediario segnalante. Essa assolve una funzione pubblicistica di rilevanza sistemica, finalizzata sia al supporto delle valutazioni degli intermediari partecipanti sia al perseguimento delle finalità istituzionali di vigilanza affidate alla Banca d’Italia.
La correttezza della classificazione rileva pertanto non solo nel rapporto tra banca e cliente, ma anche rispetto all’interesse generale alla qualità, attendibilità e completezza dell’informazione creditizia circolante nel mercato.
La segnalazione a sofferenza acquista così una dimensione che trascende il singolo rapporto obbligatorio: proprio perché destinata a incidere sul patrimonio informativo condiviso dagli operatori del sistema, essa richiede una verifica particolarmente rigorosa della corrispondenza tra i dati disponibili e la qualificazione trasmessa.
La sua funzione sistemica spiega perché la valutazione non possa essere arbitrariamente attenuata per evitare ricadute reputazionali, ma debba essere rigorosamente corrispondente ai presupposti tipizzati.
Inadempimento e sofferenza: il principio affermato dalla Cassazione
La Cassazione censura il ragionamento della Corte territoriale perché il mancato pagamento dei canoni è stato considerato, da solo, sufficiente a giustificare l’appostazione a sofferenza.
Il vizio non risiede nell’aver tenuto conto dell’insoluto, bensì nel non aver esaminato la complessiva condizione economico-patrimoniale della società alla data della classificazione.
Richiamando Cass. nn. 26361/2014 e 31921/2019, l’ordinanza precisa che l’insolvenza della…
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Salvatore Del Brocco
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