Un notaio riceveva una verifica fiscale a cui seguiva un avviso di accertamento e si trovava a dover corrispondere all’Erario circa 56 mila euro. Era, infatti, emerso che, nella fatturazione, in modo erroneo, il professionista aveva indicato come spese esenti (ex art. 15 DPR 633/1972) importi che, invece, dovevano essere assoggettati ad IVA con una conseguente incidenza sulla base imponibile e sul reddito. Il notaio evocava in giudizio il proprio commercialista, il quale negava ogni responsabilità, atteso che il suo incarico riguardava solo la dichiarazione dei redditi e l’errore afferiva alla fase di fatturazione di cui si occupava personalmente il notaio. In primo e secondo grado, la domanda risarcitoria dell’attore veniva rigettata anche sul rilievo che egli, in virtù della propria professione, godeva di specifiche competenze in ambito tributario.
Il commercialista incaricato della dichiarazione dei redditi deve controllare le fatture redatte dal cliente?
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 21 giugno 2026 n. 21061 del 2026 (testo in calce), ritiene che, erroneamente, i giudici di merito abbiano considerato solo gli oneri del notaio nel momento della fatturazione senza porre in rilievo i corrispondenti obblighi del consulente fiscale che deve «[…] supervisionare quanto operato dal cliente che confida nella sua prestazione professionale». Le competenze tecnico-professionali del notaio in materia tributaria – messe in luce in sede di merito – riguardano segnatamente il suo ruolo di sostituto d’imposta, egli, infatti, applica e riscuote l’imposta di registro dai clienti per conto dell’Erario, tuttavia, il professionista non ha cognizioni specifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di IVA, che costituiscono oggetto di causa. Le suddette materie rientrano nella competenza del consulente fiscale, il quale è «tenuto a un comportamento conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l’incarico professionale, e dunque a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell’operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale».
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La vicenda
Un notaio nella redazione delle fatture indicava erroneamente alcuni costi come spese esenti ex art. 15 DPR 600/1972. Dopo una verifica fiscale, veniva contestata tale modalità di fatturazione, atteso che i suddetti importi erano assoggettati a IVA (quindi, non erano “spese esenti” come indicato nelle fatture) e, dunque, avevano incidenza sulla base imponibile e sul reddito. Dopo il processo verbale di constatazione, era giunto un avviso di accertamento e il notaio era ricorso al ravvedimento operoso versando circa 56 mila euro. Secondo il professionista, l’erroneo trattamento fiscale era imputabile al commercialista che, quindi, evocava in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento del danno pari alle somme versate all’Erario. Il commercialista si difendeva deducendo che la responsabilità fosse imputabile unicamente al notaio che provvedeva in autonomia alla redazione delle fatture.
In primo e secondo grado le domande attoree venivano rigettate, si giungeva così in Cassazione.
Il commercialista deve supervisionare l’operato del cliente
Per quanto qui di interesse, tra le numerose doglianze, il notaio deduceva che la sentenza gravata avesse erroneamente ritenuto che l’obbligo di diligenza qualificata (ex art. 1176 c. 2 c.c.) previsto in capo al professionista non comprendesse un obbligo di controllo e di verifica, sia preventiva sia successiva, in relazione alla documentazione fornita dal cliente per escludere eventuali errori; lamentava, altresì, che il giudice di merito non avesse ravvisato l’inadempimento del commercialista sulla considerazione del fatto che la fatturazione veniva curata direttamente dal cliente.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza, accogliendo la censura sulla contradditorietà e apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che risulta non logicamente né coerentemente motivata.
In relazione alla responsabilità del commercialista, incaricato di curare la dichiarazione dei redditi del notaio, la decisione gravata ha tratto la sua valutazione da una visione parziale della vicenda. Infatti, sono stati considerati solo gli oneri del notaio nel momento della fatturazione senza vagliare i corrispondenti obblighi del commercialista, il quale deve supervisionare quanto fatto dal cliente che confida nella sua prestazione professionale.
Effettivamente, il notaio ha errato nello svolgimento della fatturazione, indicando costi imponibili tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile con la “conseguente alterazione della rappresentazione contabile dei ricavi”. Nondimeno, la decisione gravata, in modo non corretto, ha escluso la responsabilità del commercialista all’esito della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo il CTU, occorreva considerare la qualificazione professionale del notaio che induceva ad escludere ulteriori verifiche da parte del commercialista. Gli ermellini evidenziano che il risultato della CTU è il portato dell’omesso esame della documentazione attinente all’accertamento che la parte attrice, invece, aveva chiesto venisse esaminata approfonditamente. Lo stesso consulente aveva rilevato come ne fosse necessaria la disamina per poter rispondere ai quesiti posti, tuttavia, non aveva potuto analizzarla poiché a detto esame si era opposta la parte convenuta e il tribunale aveva considerato inammissibile il suddetto esame, ritenendolo “non inerente a documentazione tempestivamente prodotta da parte dell’attrice”. La consulenza d’ufficio risulta, dunque, pregiudicata e i giudici di merito, sulla base di essa, hanno escluso negligenze per mancate verifiche o controlli da parte del commercialista.
Il notaio ha competenze tributarie come sostituto di imposta non in tema di dichiarazione dei redditi
Secondo gli ermellini, non è condivisibile l’attribuzione della negligenza solo in capo al notaio – che si occupava personalmente della fatturazione – e l’esclusione della responsabilità nei confronti del commercialista a cui le ridette fatture venivano trasmesse per la dichiarazione dei redditi. È pur vero che il notaio gode di conoscenze tributarie dovute alla professione, ma esse riguardano la responsabilità di sostituto di imposta, in quanto egli è tenuto a riscuotere l’imposta di registro dai propri clienti per conto dell’Erario e a versarla in proprio come obbligato al pagamento.
Invece, le competenze tributarie che vengono qui in rilievo attengono alla determinazione dei redditi delle persone fisiche e all’IVA e si tratta di materie che si trovano al di fuori della competenza richiesta al notaio per l’esercizio della sua professione. Le suddette materie rientrano nella competenza professionale del consulente fiscale che deve serbare una condotta conforme alla diligenza professionale, egli è tenuto a fornire una consulenza che:
La Corte d’appello, invece, è partita dal presupposto erroneo che il notaio godesse delle cognizioni tecniche necessarie…
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