Quando un fulmine colpisce un condominio, i danni possono interessare l’intera struttura, dal tetto all’impianto elettrico, causando guasti agli apparecchi elettronici collegati. La gestione dei costi derivanti da un simile evento meteorologico dipende dalla presenza di una polizza assicurativa globale fabbricati e dal rispetto delle norme di sicurezza vigenti, come la CEI EN 62305. Assicurarsi che l’edificio sia protetto non è solo un obbligo normativo, ma una tutela per mettere al riparo l’intero fabbricato da possibili imprevisti.
Cosa succede se un fulmine colpisce la casa
L’impatto di un fulmine su un condominio rappresenta un evento atmosferico di straordinaria potenza, capace di generare danni strutturali, come il crollo di tetti o cornicioni, e guasti dovuti a sovratensioni. La scarica atmosferica, in grado di raggiungere tensioni di milioni di volt, cerca la via più breve verso terra, attraversando elementi conduttori come antenne, tettoie metalliche, pluviali e linee di alimentazione elettrica.
Nell’istante dell’impatto, la struttura condominiale subisce un violento shock termico e magnetico. I danni, spesso impercettibili nelle fasi iniziali, possono compromettere la stabilità del tetto, lesionare le componenti murarie e mandare in cortocircuito l’intero sistema di distribuzione energetica. Gli apparecchi elettronici e gli elettrodomestici, particolarmente sensibili alle sovratensioni, rischiano la fusione immediata delle schede madri.
La gestione di una situazione di questo tipo richiede una risposta rapida, volta a circoscrivere il danno e a preparare la documentazione necessaria per attivare le tutele assicurative. L’amministratore, in quanto custode dell’edificio, ha il dovere di intervenire tempestivamente per garantire l’incolumità dei condòmini e avviare le perizie necessarie, evitando che il sinistro si traduca in un lungo contenzioso legale.
Fulmine colpisce condominio: chi paga i danni
Quando un fulmine colpisce un condominio, la ripartizione delle spese per il ripristino delle parti comuni (cancelli, ascensori, citofoni) avviene tra tutti i proprietari in base alle tabelle millesimali, in ossequio all’articolo 1123 del Codice Civile, a meno che il sinistro non sia integralmente coperto dalla polizza assicurativa.
Se il condominio ha stipulato la Polizza Globale Fabbricati che include la garanzia per eventi atmosferici e fenomeni elettrici, la compagnia deve farsi carico del ripristino delle parti comuni. Tuttavia, è bene chiarire che la polizza condominiale non risarcisce quasi mai gli elettrodomestici privati. Se il danno coinvolge esclusivamente le apparecchiature all’interno di un appartamento, il costo della sostituzione ricade sul singolo proprietario, il quale può tutelarsi tramite una propria polizza domestica.
La copertura assicurativa condominiale, inoltre, non è automatica se l’edificio risulta privo dei dispositivi di protezione obbligatori. Se un fulmine colpisce un condominio sprovvisto di impianto di messa a terra a norma o di scaricatori di sovratensione (SPD), l’assicurazione potrebbe eccepire la carenza manutentiva, lasciando i costi a carico dei condòmini.
Giuridicamente, il fulmine è inquadrato come caso fortuito: l’amministratore e il condominio non rispondono del danno se hanno adottato tutte le misure di diligenza richieste dalle norme tecniche (CEI EN 62305). Se, invece, emerge una colpevole omissione nelle verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/2001, la responsabilità ricade sull’amministratore, che risponde dei danni per negligenza nella custodia delle parti comuni.
Chi è responsabile per i danni causati da un fulmine, inquilino o proprietario?
Nei rapporti tra proprietario e inquilino (locatore e conduttore), la gestione dei danni da fulmine si risolve seguendo i principi del Codice civile. Se i danni interessano la struttura – tetto, facciata o impianti centralizzati – la responsabilità ricade sul condominio nei confronti dei terzi e sul proprietario nei confronti dell’inquilino.
Quest’ultimo non è tenuto a rispondere dei gusti strutturali o impiantistici poiché, proprio come avviene nel determinare chi paga i danni di un incendio in appartamento, la logica giurisprudenziale imputa al proprietario le spese per la manutenzione straordinaria e la protezione dai fenomeni atmosferici. Sostituire una caldaia fulminata o rifare l’impianto elettrico a muro spetta, dunque, al locatore.
Se il fulmine distrugge un elettrodomestico di proprietà dell’inquilino (come un pc o la TV), la questione cambia. Infatti, se il guasto è causato da un difetto dell’impianto condominiale (ad esempio, per messa a terra inesistente), l’inquilino ha diritto di chiedere i danni al condominio.
Se, al contrario, l’edificio è perfettamente a norma e il fulmine causa danni per pura forza maggiore, il danno al bene privato rimane a carico dell’inquilino, salvo che non abbia stipulato una propria polizza sui beni mobili. Il proprietario di casa, in caso di forza maggiore su un impianto a norma, non è tenuto a ricomprare gli elettrodomestici dell’affittuario.
Danni da fulmine e incendio: chi paga e come chiedere il risarcimento
Quando la scarica atmosferica innesca un principio di combustione – fenomeno ricorrente in sottotetti o quadri elettrici surriscaldati – la richiesta di risarcimento segue le procedure dei sinistri da incendio. È necessario inoltrare la denuncia alla compagnia assicurativa tramite PEC entro i termini contrattuali (generalmente tre giorni dall’evento), pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
Il successo della richiesta dipende dalla capacità di dimostrare il nesso causale tra l’evento atmosferico e l’innesco del fuoco. Supportato da un perito di parte, l’amministratore dovrà raccogliere elementi probatori, ovvero:
- il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti per domare le fiamme;
- le relazioni tecniche degli elettricisti indicanti il punto esatto di innesco.
Un errore fatale è quello di procedere con riparazioni definitive prima del sopralluogo del perito dell’assicurazione. Tale condotta compromette la verifica del nesso causale, offrendo alla compagnia un appiglio per ridurre o negare l’indennizzo. Il condominio ha il diritto di nominare un proprio tecnico di fiducia per controbattere alle stime dell’assicurazione, garantendo che vengano conteggiati non solo i danni da fiamma viva, ma anche quelli indiretti causati dal fumo o dal calore della combustione.
L’assicurazione condominiale copre i danni da fulmine
La tutela del patrimonio comune poggia, quasi sempre, sulle specifiche clausole sottoscritte al momento della stipula della Polizza Globale Fabbricati. Per verificare se il sinistro sia indennizzabile, è indispensabile analizzare il fascicolo informativo, accertandosi che includa la garanzia “fenomeni elettrici” per i danni ai circuiti, ed “eventi atmosferici” per i danni meccanici a tetto e facciata.
Le compagnie inseriscono abitualmente clausole di scoperto o franchigie che riducono l’indennizzo a carico dell’assicuratore, lasciando una quota del danno a carico del condominio. Il terreno più fertile per i dinieghi assicurativi resta, tuttavia, la manutenzione: l’assicurazione può rifiutare il risarcimento se dimostra l’assenza dei verbali di verifica dell’impianto di messa a terra (D.P.R. 462/2001).
Per questo motivo, l’amministratore deve avere il registro delle verifiche tecniche sempre aggiornato. In assenza di copertura, le riparazioni ricadono pro-quota sui condòmini,…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Carlo Iacubino
Source link

