Gli interventi di ampliamento degli edifici
unifamiliari entro il limite del 20% della
volumetria esistente sono esenti dal contributo di
costruzione anche quando vengono realizzati attraverso le
disposizioni straordinarie del Piano Casa della Regione Puglia,
purché ricorrano i requisiti previsti dall’art. 17, comma 3,
lettera b), del d.P.R. n. 380/2001.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale
con la sentenza
n. 179 del 2 novembre 2026, dichiarando non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3,
lettera a), della Legge della Regione Puglia n. 14/2009, sollevata
dal Consiglio di Stato in riferimento all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione.
La pronuncia ha risolto un problema interpretativo che riguarda
il coordinamento tra la legislazione statale e quella regionale,
precisando che il rinvio all’art. 16 del Testo Unico Edilizia
comprende anche le ipotesi nelle quali il successivo art. 17
esclude il pagamento del contributo.
La Corte ha così conservato la validità della disposizione
regionale, ma ne ha escluso l’interpretazione che avrebbe
comportato l’obbligo generalizzato di versare il
contributo anche per gli ampliamenti esentati dalla normativa
statale.
Piano Casa Puglia: ampliamento del 20% e contributo di
costruzione
La controversia da cui ha avuto origine il giudizio
costituzionale riguardava un ampliamento volumetrico autorizzato
nel 2017 ai sensi della Legge della Regione Puglia n.
14/2009, nell’ambito delle misure straordinarie introdotte
per il sostegno dell’attività edilizia e il miglioramento del
patrimonio residenziale. L’intervento aveva previsto un incremento
del 20% della volumetria di un edificio unifamiliare, per il quale
il Comune aveva richiesto il versamento di 699,94 euro per gli
oneri di urbanizzazione e 225,69 euro per il
costo di costruzione, oltre a 714 euro per la
monetizzazione delle aree a standard.
Successivamente al rilascio del titolo, la proprietaria aveva
chiesto la restituzione delle somme versate,
sostenendo che l’ampliamento rientrasse nell’esenzione prevista
dall’art. 17, comma 3, lettera b), del d.P.R.
n. 380/2001.
Il Comune aveva respinto la richiesta e il TAR Puglia aveva
confermato la legittimità dei pagamenti, ritenendo prevalente la
disciplina speciale del Piano Casa rispetto alla disposizione
statale.
Investito dell’appello, il Consiglio di Stato ha individuato un
possibile contrasto tra la normativa regionale e i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di
governo del territorio, osservando che la legge pugliese sembrava
imporre il pagamento del contributo anche per interventi esentati
dalla normativa nazionale. Secondo il giudice rimettente, tale
contrasto non poteva essere superato attraverso il criterio
di specialità, poiché la disposizione statale
sull’esenzione concorre alla definizione dei principi fondamentali
della materia, ai quali il legislatore regionale deve
attenersi.
Contributo di costruzione: quando si applica l’esenzione dell’art.
17
Il contributo di costruzione trova la propria disciplina
generale nell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) secondo il quale il rilascio del
permesso di costruire comporta, ordinariamente, il pagamento di una
somma commisurata agli oneri di urbanizzazione e al costo di
costruzione.
La disposizione stabilisce tuttavia che tale obbligo opera salvo
quanto previsto dall’art. 17, comma 3, nel quale
sono individuate le ipotesi di esonero. Tra queste, la lettera b)
contempla gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, degli edifici unifamiliari.
La gratuità del titolo rappresenta quindi una
delle eccezioni attraverso le quali il legislatore statale ha
definito i confini dell’obbligo di pagamento.
La materia edilizia rientra nel governo del
territorio, disciplinato dall’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, che attribuisce alle Regioni potestà legislativa
concorrente nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo
Stato. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente
riconosciuto che la regola dell’onerosità del permesso di
costruire costituisce uno di questi principi, precisando
che anche le disposizioni relative alle esenzioni e alle riduzioni
partecipano alla sua definizione.
La disciplina del contributo non può pertanto essere ricostruita
considerando esclusivamente l’art. 16, perché il successivo art. 17
concorre a determinarne l’ambito applicativo.
Legge regionale Puglia n. 14/2009: ampliamenti volumetrici e
oneri
La Legge della Regione Puglia n. 14/2009 è stata adottata in
attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1°
aprile 2009, introducendo misure straordinarie per consentire
interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche
in deroga agli indici e ai parametri urbanistici
della pianificazione locale.
In particolare, l’art. 3 consentiva, alle condizioni previste
dalla disciplina regionale, ampliamenti degli edifici esistenti
entro il limite ordinario del 20% della volumetria complessiva e
comunque per non oltre 300 metri cubi.
L’art. 5, comma 3, lettera a), subordinava invece
gli interventi disciplinati dagli articoli 3 e 4 al pagamento del
contributo di costruzione di cui all’art. 16 del d.P.R. n.
380/2001.
La Regione Puglia, intervenuta nel giudizio costituzionale,
aveva sostenuto che gli ampliamenti previsti dal Piano Casa,
proprio perché realizzabili in deroga alla pianificazione
urbanistica, fossero differenti dagli interventi ordinari ai quali
si riferisce l’esenzione statale. Il beneficio volumetrico
straordinario avrebbe quindi giustificato il pagamento del
contributo, anche in ragione del maggiore carico urbanistico
derivante dall’incremento della volumetria.
La Corte ha però seguito un diverso percorso interpretativo,
fondato sul rinvio normativo operato dalla stessa disposizione
regionale.
Il giudizio ha riguardato un intervento autorizzato nel 2017,
nell’ambito di una disciplina straordinaria che ha successivamente
conosciuto un’evoluzione, anche attraverso la Legge della
Regione Puglia n. 36/2023, senza che la sentenza abbia
modificato i termini di operatività delle precedenti misure del
Piano Casa o riaperto la possibilità di presentare nuove istanze
sulla base di esse.
La Corte Costituzionale: l’esenzione vale anche per gli ampliamenti
del Piano Casa
Nel valutare la questione, la Corte Costituzionale ha confermato
che l’onerosità del permesso di costruire costituisce un principio
fondamentale della materia del governo del territorio, richiamando
anche la natura del contributo quale prestazione
patrimoniale imposta, di carattere non tributario.
Gli oneri di urbanizzazione sono collegati al maggior carico che
l’intervento determina sul territorio, mentre la quota relativa al
costo di costruzione si riferisce all’incremento di valore della
proprietà immobiliare conseguente all’edificazione.
La Consulta ha quindi escluso che esista un effettivo contrasto
tra la disposizione regionale e quella statale, perché il
richiamo all’art. 16 deve essere interpretato
considerando anche le eccezioni che lo stesso articolo
espressamente fa salve.
La Corte ha precisato che il rinvio effettuato dal legislatore
pugliese comporta l’applicazione delle deroghe previste dall’art.
17, comma 3, del Testo Unico Edilizia anche agli interventi
disciplinati dal Piano Casa…
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