Chi presenta una comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) tende a considerarla la più leggera delle pratiche edilizie,
e lo è davvero per il committente e per il Comune, ma la
responsabilità del tecnico nella CILA è più
pesante di quanto sembri, perché la semplificazione non elimina i
controlli, ne sposta il peso sulla firma del professionista.
Il Comune non autorizza la CILA e non ha su di essa i poteri di
divieto e di conformazione che l’art. 19 della Legge n. 241/1990
gli attribuisce sulla SCIA, per cui, salvo i controlli disciplinati
dalle Regioni, interviene solo con la vigilanza sulle opere
iniziate o realizzate. Fino a quel momento il primo presidio è
l’asseverazione, e alla fine la legge statale non prevede un atto
generale che attesti cosa è stato realizzato. Chi firma resta così
l’unico garante del cantiere, prima, durante e dopo.
Non esiste, quindi, una CILA a responsabilità ridotta. Nel
precedente approfondimento sulla fine lavori avevamo scritto
che il profilo penale del tecnico va valutato alla luce delle norme
generali, e quelle norme esistono, arrivano più lontano di quanto
si pensi e si fermano in punti precisi.
Restano poi altri due aspetti meritevoli di interesse, perché il
direttore dei lavori, che la legge statale non impone, entra in
gioco per legge quando l’intervento richiede la relazione sui
consumi energetici, e perché la responsabilità non si esaurisce con
il cantiere ma può durare molti anni dopo la sua chiusura.
Tecnico asseveratore e direttore dei lavori, chi fa cosa nella
CILA
L’art. 6-bis del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) conosce un solo professionista,
il «tecnico abilitato» che assevera la comunicazione di
inizio lavori. Del direttore dei lavori non parla, e la
modulistica unificata lo tratta come eventuale, con un progettista
«sempre necessario» che può essere incaricato anche della
direzione.
Il direttore dei
lavori diventa necessario in tre casi:
- quando l’intervento richiede la relazione tecnica sul
contenimento dei consumi energetici, perché la legge gli affida
l’asseverazione di fine lavori; - dove la legge regionale ne impone la nomina o gli affida la
chiusura della pratica, come in Emilia-Romagna, nelle Marche e in
Sardegna, secondo la mappa regionale
della fine lavori; - quando l’incarico professionale comprende la direzione dei
lavori.
Cosa
attesta chi firma la CILA, e cosa non attesta
Con l’asseverazione il tecnico attesta, sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la
normativa sismica e con quella sul rendimento energetico e che
non interessano le parti strutturali
dell’edificio. Il modulo nazionale precisa che va resa dopo gli
accertamenti necessari e il sopralluogo.
L’esclusione delle strutture è il primo punto critico. Se in
cantiere si finisce per intervenire su un elemento portante,
l’intervento esce dal perimetro della CILA, e il tecnico che lo
dirige si trova a gestire opere che richiedevano un titolo
diverso.
Diverso è il discorso sullo stato
legittimo. Il modulo nazionale della CILA non chiede di
attestarlo, ma alcune Regioni lo hanno integrato. In Sicilia il
modulo regionale contiene una sezione in cui l’interessato dichiara
la regolarità urbanistica dell’immobile, come ricostruito in un
precedente approfondimento. Anche dove il modulo tace, la verifica
non è facoltativa. Per la Corte di Cassazione (sentenza
n. 29984/2019) qualsiasi intervento su una costruzione abusiva
non sanata costituisce una ripresa dell’attività illecita
originaria e integra un nuovo reato edilizio, anche quando si
tratta di semplice manutenzione, e il tecnico non può quindi
asseverare la conformità di un intervento senza conoscere la
legittimità dell’immobile su cui interviene. Con l’Accordo in Conferenza
unificata del 27 marzo 2025, che ha adeguato la modulistica al
Decreto Salva
Casa, il progettista dichiara anche le eventuali tolleranze
presenti nell’immobile, e gli elaborati dello stato di fatto e di
progetto sono sempre obbligatori.
Questo peso va letto insieme ai poteri del Comune. La
giurisprudenza amministrativa più recente, raccontata nell’approfondimento
sui poteri comunali, esclude che l’amministrazione possa
inibire la CILA come una SCIA e le lascia la vigilanza sulle opere
eseguite. Ne discende, in una prospettiva di sistema, che, fatti
salvi gli atti di assenso preventivi eventualmente necessari,
nessun controllo sulla comunicazione può impedire l’avvio dei
lavori, che il primo filtro resta l’asseverazione e che
quello che il tecnico firma diventa il termine di confronto
di ogni verifica successiva.
Falsa asseverazione nella CILA, quali reati rischia il
tecnico?
Il modulo nazionale fa dichiarare al progettista di assumere la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. Il modulo non crea
il reato, che nasce dal codice, ma rende il tecnico formalmente
consapevole della propria posizione, e questo pesa quando si valuta
la sua intenzione.
L’art. 481 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno o con
la multa chi, esercitando un servizio di pubblica necessità,
attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità. La giurisprudenza di legittimità,
sulla scorta di un principio affermato dalle Sezioni Unite,
riconosce natura di certificato alla relazione tecnica che
accompagna le pratiche edilizie, perché serve a dare
all’amministrazione un’informazione esatta sullo stato dei luoghi,
anche quando la sua produzione non è obbligatoria, pur a fronte di
un orientamento minoritario di segno contrario. Quelle pronunce
riguardano permessi e accertamenti di conformità, e l’estensione
alla CILA, coerente con i loro principi, non risulta ancora
affermata in modo specifico.
Il reato richiede il dolo. La semplice
superficialità, cioè attestare ciò che non si è verificato senza
sapere che è falso, espone alla responsabilità civile e
disciplinare ma non a quella penale. Il confine però si assottiglia
quando il tecnico firma ciò che sa di non aver controllato, perché
accettare il rischio che l’attestazione sia falsa è la struttura
del dolo eventuale.
Altrettanto importante è sapere dove la responsabilità penale si
ferma. L’art. 19, comma 6, della Legge n. 241/1990, che punisce con
la reclusione da uno a tre anni le false attestazioni, riguarda la
segnalazione certificata, e l’art. 29, comma 3, del Testo Unico
qualifica come esercente un servizio di pubblica necessità il
progettista della SCIA. Nessuna
delle due norme nomina la CILA, e le norme penali non si estendono
per analogia a sfavore di chi è accusato. Diverso è il caso dei
reati edilizi dell’art. 44. La lettera a) punisce con l’ammenda
anche l’inosservanza dei regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici, qualunque sia il titolo, mentre l’arresto scatta per
le ipotesi più gravi, come l’assenza o la totale difformità dal
permesso di costruire o, per il comma 2-bis, dalla SCIA
alternativa.
Il direttore dei lavori in cantiere, varianti, difformità e
rinuncia
Nella CILA statale non esiste una variante in corso d’opera, e
ogni modifica che resta nel regime dell’art. 6-bis richiede una
nuova comunicazione, o…
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