Una ricognizione sistematica dei rimedi disponibili per il professionista alla luce dei più recenti contributi dottrinali e giurisprudenziali
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La paralisi decisionale del consiglio di amministrazione rappresenta una delle patologie più insidiose nella vita delle società di capitali, in particolare laddove la compagine azionaria sia composta da soci o gruppi di soci titolari di partecipazioni paritetiche. Lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato e la recente giurisprudenza di merito – segnatamente il decreto del Tribunale di Ancona dell’aprile 2025 – hanno riacceso il dibattito sull’idoneità dello stallo consigliare a integrare una causa di scioglimento della società e, soprattutto, sull’opportunità di introdurre negli statuti clausole specifiche di prevenzione e sblocco. Il presente contributo offre una ricognizione sistematica degli strumenti disponibili – dal casting vote alla provocatio ad populum, dalla clausola simul stabunt simul cadent al deferimento a terzi ex art. 838-quinquies c.p.c. – con attenzione alle implicazioni operative per il professionista chiamato a redigere o revisionare i patti sociali, anche alla luce della riforma della governance introdotta dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. |
Il fenomeno dello stallo decisionale nell’organo amministrativo – comunemente noto nella letteratura anglosassone con il termine deadlock – si colloca al crocevia tra il diritto societario, la governance d’impresa e la prassi professionale. Si tratta di una condizione patologica nella quale il consiglio di amministrazione si trova nell’impossibilità di adottare deliberazioni, tipicamente per effetto della contrapposizione simmetrica tra due schieramenti di consiglieri portatori di interessi divergenti.
Il tema assume rilievo crescente nel contesto imprenditoriale italiano, connotato da una larga prevalenza di società a ristretta base azionaria, spesso a conduzione familiare o caratterizzate dalla compartecipazione paritetica di due soci o gruppi di soci. In tali configurazioni – le cosiddette società fifty-fifty – la composizione del consiglio di amministrazione tende a rispecchiare la simmetria della partecipazione al capitale, con la conseguenza che ogni contrasto tra i soci si riverbera automaticamente sull’organo gestorio, paralizzandone l’operatività.
A differenza dello stallo assembleare – specificamente contemplato dall’art. 2484, comma 1, n. 3, del codice civile quale causa di scioglimento – il blocco funzionale del consiglio di amministrazione non è oggetto di una disciplina espressa.
Questa lacuna normativa ha alimentato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, nel corso del 2025-2026, ha registrato contributi di particolare significato: lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 15 marzo 2026, ha offerto un’analisi organica dei rimedi disponibili; il decreto del Tribunale di Ancona del 16 aprile 2025 ha affrontato la questione sotto il profilo dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, ha fornito un significativo obiter dictum sulla rilevanza dello stallo gestorio in relazione alle clausole di tipo russian roulette.
Il presente contributo si propone di esaminare le principali clausole di sblocco applicabili all’organo amministrativo, distinguendo tra rimedi interni al consiglio e soluzioni esterne, con l’obiettivo di fornire al professionista una guida operativa aggiornata alla più recente evoluzione del quadro normativo e interpretativo, ivi comprese le novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in materia di governance delle società per azioni.
1) Il concetto di stallo decisionale nel CdA: inquadramento sistematico
Per inquadrare correttamente il fenomeno occorre distinguere tra due situazioni che, pur producendo effetti analoghi, presentano presupposti diversi. Da un lato, il deadlock in senso proprio, ossia il blocco che origina da una situazione di fatto – la contrapposizione paritaria di due schieramenti all’interno del consiglio – e che impedisce la formazione della maggioranza necessaria per deliberare. Dall’altro, la condizione talora definita stalemate, nella quale l’impossibilità di decidere deriva non già dalla parità numerica bensì da regole convenzionali che attribuiscono a una minoranza un potere di veto su determinate materie strategiche.
Le fonti del blocco consigliare possono essere molteplici. Una prima causa risiede nella previsione statutaria dell’unanimità per le deliberazioni del consiglio, scelta che eleva la soglia deliberativa ben oltre il livello legale e rende sufficiente il dissenso anche di un solo consigliere per impedire qualsiasi decisione. Una seconda fonte, più subdola, è costituita dall’astensione per conflitto di interessi: in un organo collegiale a composizione paritetica, l’astensione di un consigliere motivata dall’esistenza di un potenziale conflitto con la società produce l’effetto paradossale di impedire il raggiungimento del quorum, frustrando la ratio stessa della norma che impone l’astensione a tutela dell’interesse sociale.
Il quadro normativo di riferimento si articola diversamente a seconda del tipo societario. Nelle società per azioni, il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dagli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile; per effetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, la disciplina delle deleghe gestorie e delle materie non delegabili è ora contenuta nei nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter, mentre l’art. 2381 disciplina esclusivamente la figura del presidente dell’organo di amministrazione. Nelle società a responsabilità limitata, l’amministrazione è disciplinata dagli artt. 2475 e seguenti, con le significative peculiarità rappresentate dal modello di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva e dal potere di avocare decisioni ai soci ai sensi dell’art. 2479, comma 1.
Merita evidenziare che il legislatore ha dimostrato consapevolezza del rischio di paralisi gestoria prevedendo, nel modello disgiuntivo della s.r.l., il diritto di opposizione di ciascun amministratore con rimessione della decisione alla maggioranza dei soci, e nel modello congiuntivo, la facoltà del singolo amministratore di compiere atti urgenti per evitare un danno alla società. Si tratta di meccanismi di sblocco legali che, tuttavia, non esauriscono le esigenze delle società caratterizzate da una governance più articolata.
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Attenzione Nelle società a composizione paritetica, la previsione dell’unanimità per le delibere del consiglio di amministrazione espone l’organo a un rischio di paralisi anche in presenza di un conflitto di interessi di un solo consigliere: l’astensione, anziché favorire l’adozione della decisione, ne determina il fallimento per mancanza del quorum. Il professionista che assista la società nella redazione dello statuto dovrebbe valutare l’inserimento di una clausola che escluda dal computo del quorum deliberativo le astensioni volontarie motivate da conflitto di interessi. Si tenga presente che l’art. 2391 c.c., come… |
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