Dall’espulsione in Napoli-Roma alle due giornate di squalifica, fino alla rinuncia al ricorso: il caso del tecnico azzurro consente di osservare da vicino un sistema di giustizia costruito intorno a un’esigenza peculiare, quella di decidere in tempi compatibili con il calendario delle competizioni
Nel calcio, il fischio finale dell’arbitro non sempre coincide con la conclusione della “partita giuridica”. Quanto avvenuto nei giorni scorsi a Massimiliano Allegri ne costituisce un esempio particolarmente interessante. Non soltanto per la notorietà del protagonista e per la rilevanza sportiva della sanzione, ma perché la vicenda consente di osservare concretamente il funzionamento di quella particolare forma di giustizia rappresentata dalla giustizia sportiva federale.
A seguito degli episodi verificatisi nel finale di Napoli-Roma, il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore del Napoli due giornate effettive di squalifica e un’ammenda di 10.000 euro. Secondo la motivazione pubblicata, la sanzione è stata determinata da una pluralità di condotte: un’espressione ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara al 45° del secondo tempo, una successiva espressione «gravemente irrispettosa» rivolta agli stessi negli spogliatoi e un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria. Le condotte risultano essere state rilevate, rispettivamente, dal Quarto Ufficiale, dal Direttore di gara e, quanto all’ultimo episodio, dai collaboratori della Procura federale.
Una vicenda apparentemente confinata alla cronaca calcistica diventa così un piccolo caso di studio: perché la giustizia sportiva decide così rapidamente? Su quali elementi decide? Quali garanzie spettano al tesserato? E, soprattutto, quanto assomiglia questo procedimento a quello celebrato davanti al giudice nel processo ordinario?
La vicenda prende le mosse dal finale particolarmente concitato della gara tra Napoli e Roma. L’espulsione dell’allenatore non ha esaurito, però, la rilevanza disciplinare della condotta.
Questo è il primo aspetto che merita di essere chiarito.
Il cartellino rosso costituisce infatti il provvedimento tecnico e immediato adottato sul terreno di gioco. La determinazione delle conseguenze disciplinari appartiene invece al Giudice Sportivo, chiamato a pronunciarsi sulla base degli atti ufficiali relativi alla gara.
Nel caso di Massimiliano Allegri, inoltre, la decisione non si è fondata esclusivamente sulla condotta che aveva dato luogo all’espulsione. Il Giudice Sportivo ha valorizzato anche ciò che sarebbe accaduto successivamente negli spogliatoi. È proprio l’insieme delle condotte descritte negli atti ufficiali ad avere determinato la squalifica per due giornate, accompagnata dall’ammenda.
Nella motivazione della squalifica non figura la frase attribuita ad Allegri relativa alla qualificazione della Roma alla Champions League nella precedente stagione. Si tratta di un profilo distinto da quelli sui quali il Giudice Sportivo ha fondato il provvedimento.
Questa distinzione è essenziale sul piano giuridico: la sanzione deve essere letta per le condotte effettivamente contestate e poste a fondamento della decisione, non per il complessivo clamore mediatico generato dal post-partita.
Per comprendere, poi, la “commisurazione della pena sportiva”, occorre abbandonare per un momento il lessico della cronaca e passare a quello dell’ordinamento sportivo.
Il Codice di giustizia sportiva FIGC non costituisce semplicemente un insieme di regole procedurali. Esso individua i soggetti sottoposti all’ordinamento federale, stabilisce obblighi di comportamento, tipizza gli illeciti disciplinari e disciplina le relative sanzioni. Le sue norme si applicano espressamente, fra gli altri, agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e agli ufficiali di gara[1].
Particolare rilievo assumono gli artt. 35 e 36 CGS[2], dedicati rispettivamente alle condotte violente e alle altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara.
La tutela rafforzata accordata agli ufficiali di gara risponde a una ragione sistematica facilmente comprensibile: l’arbitro e gli altri ufficiali assicurano sul terreno di gioco l’applicazione delle regole della competizione. Proteggerne l’autorità non significa pertanto tutelare semplicemente la persona fisica che esercita quella funzione, ma salvaguardare l’effettività stessa dell’ordinamento sportivo durante la competizione[3].
Da questa prospettiva, espressioni ingiuriose o gravemente irrispettose non sono considerate soltanto manifestazioni di nervosismo ma possono acquisire una specifica rilevanza disciplinare proprio perché rivolte a chi esercita la funzione arbitrale.
Nel caso in esame assume rilievo anche la successione delle condotte: non un singolo episodio isolato, secondo la ricostruzione recepita dal Giudice Sportivo, ma la condotta sul terreno di gioco seguita da quella contestata negli spogliatoi e dall’atteggiamento nei confronti di un dirigente avversario.
La squalifica di due giornate non appare quindi, nella logica del provvedimento, la mera conseguenza automatica del cartellino rosso ma costituisce la risposta disciplinare alla complessiva sequenza comportamentale risultante dagli atti ufficiali della gara.
Il valore del referto: perché la giustizia sportiva può essere così veloce
È qui che emerge una delle differenze più significative rispetto alla giustizia ordinaria. L’ordinamento sportivo deve conciliare due esigenze che possono entrare in tensione: da un lato, assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio; dall’altro, produrre decisioni in tempo utile affinché abbiano ancora un significato nella competizione[4].
Non casualmente, l’art. 44 CGS[5] stabilisce che il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti e del contraddittorio, ma dispone contemporaneamente che giudici e parti cooperino alla realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive. La stessa disposizione precisa che le sanzioni devono possedere carattere di effettività e afflittività e, come regola, attribuisce natura perentoria ai termini processuali.
È probabilmente questa la chiave concettuale più interessante dell’intera vicenda.
La rapidità della giustizia sportiva non rappresenta un semplice accidente organizzativo ma è parte della sua stessa funzione[6].
La rapidità, naturalmente, non significa assenza di garanzie.
Il sistema FIGC prevede una vera articolazione degli organi di giustizia. L’art. 45 CGS individua, tra gli altri, Giudici Sportivi, Corte Sportiva d’Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello e Procura Federale, precisando che essi operano secondo principi di indipendenza, autonomia e terzietà.
Occorre però distinguere due grandi modelli. Il primo riguarda la giustizia disciplinare immediatamente collegata allo svolgimento delle gare: espulsioni, squalifiche e altri episodi risultanti dagli atti ufficiali vengono sottoposti al Giudice Sportivo. È il circuito nel quale si inserisce il caso Allegri. Il secondo riguarda procedimenti disciplinari più complessi, nei quali può entrare in gioco l’attività investigativa della Procura Federale e, successivamente, il giudizio davanti agli organi federali competenti.
La differenza non è soltanto terminologica. Nel primo caso la necessità di assicurare continuità alla competizione giustifica un modello…
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