La Commissione europea ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2026, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2163, che aggiorna la Nomenclatura combinata (NC) applicabile dal 1° gennaio 2027. La revisione introduce nuove sottovoci tariffarie, modifica alcune descrizioni merceologiche e aggiorna le unità supplementari previste per specifiche categorie di prodotti. Gli interventi interessano diversi settori produttivi, con particolare attenzione alle materie prime strategiche, alle tecnologie per la transizione energetica e ai materiali destinati al recupero. Rispetto alla nomenclatura attualmente in vigore, le novità rispondono soprattutto all’esigenza di rendere più dettagliata la classificazione di determinate merci e migliorarne il monitoraggio nell’ambito degli scambi internazionali.

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1) Nomenclatura combinata 2027: il nuovo quadro normativo

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2163, adottato il 17 settembre 2026 e pubblicato il 30 ottobre successivo, la Commissione europea ha disposto la sostituzione integrale dell’allegato I al Regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

La nuova versione della Nomenclatura combinata troverà applicazione dal 1° gennaio 2027, sostituendo quella attualmente prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926, applicabile dal 1° gennaio 2026.

L’aggiornamento si inserisce nel meccanismo di revisione annuale previsto dall’articolo 12 del Regolamento (CEE) n. 2658/87, attraverso il quale la Commissione adegua la nomenclatura alle esigenze della politica commerciale dell’Unione, all’evoluzione tecnologica e alle necessità di rilevazione statistica dei flussi internazionali.

La revisione del 2027 si caratterizza soprattutto per l’introduzione di nuove suddivisioni merceologiche, finalizzate a distinguere prodotti che, nella nomenclatura vigente, risultano ricompresi in categorie più ampie.

Gli interventi riguardano principalmente i capitoli 02, 39, 44, 72, 73, 76 e 85, ai quali si aggiungono modifiche di carattere descrittivo e l’introduzione di nuove unità supplementari.

La nuova articolazione non determina necessariamente un cambiamento delle aliquote daziarie, ma consente una più precisa identificazione delle merci, con possibili conseguenze anche sull’applicazione delle misure tariffarie e commerciali collegate ai singoli codici.

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2) Prodotti alimentari, materie plastiche e legno: le nuove suddivisioni tariffarie

Una prima serie di modifiche interessa i prodotti alimentari, le materie plastiche e il settore del legno, attraverso l’introduzione di sottovoci che consentono di distinguere categorie merceologiche precedentemente comprese in classificazioni più generiche.

Nel capitolo 02, relativo alle carni e alle frattaglie commestibili, viene introdotta una specifica suddivisione per determinati tagli di carne bovina fresca o refrigerata, disossata.

In particolare, il nuovo codice NC 0201 30 10 consente di identificare separatamente alcuni tagli, tra cui filetto, costata, bavetta, controfiletto e scamone.

Rispetto alla nomenclatura vigente nel 2026, che non prevede questa specifica distinzione all’interno della sottovoce 0201 30, la nuova classificazione permette un monitoraggio più dettagliato degli scambi commerciali di tali prodotti.

La modifica assume rilievo anche nel contesto delle politiche europee che interessano il settore bovino, comprese quelle relative alla sostenibilità delle filiere e al monitoraggio delle importazioni.

Un secondo intervento riguarda il capitolo 39, relativo alle materie plastiche e ai lavori di tali materie.

La revisione introduce nuove distinzioni per il polietilene tereftalato (PET) presentato in forma di scaglie, comunemente indicate come PET flakes.

Le modifiche interessano le sottovoci 3907 61 e 3907 69, relative al polietilene tereftalato, distinguendo più dettagliatamente il prodotto in funzione della forma di presentazione e delle caratteristiche previste dalla nomenclatura.

La novità risponde all’esigenza di identificare con maggiore precisione i flussi commerciali di materiali plastici, anche in considerazione del crescente impiego del PET nei processi di riciclo e recupero.

Particolarmente articolati risultano, inoltre, gli interventi sul capitolo 44, dedicato al legno, al carbone di legna e ai lavori di legno.

La nomenclatura 2027 introduce nuove suddivisioni per alcune tipologie di materiali legnosi, tra cui:

  • le cortecce, individuate attraverso il codice NC 4401 49 20;
  • i rifiuti di produzione, cascami, scarti e residui, identificati dal codice NC 4401 49 30;
  • i tronchi di quercia e di faggio destinati alla lavorazione in segheria.

Le modifiche consentono di distinguere più precisamente materiali che presentano caratteristiche e destinazioni economiche differenti.

L’aggiornamento appare particolarmente significativo anche alla luce della crescente attenzione europea verso la tracciabilità delle filiere del legno e il monitoraggio dei prodotti forestali.

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3) Metalli, terre rare e tecnologie energetiche: le principali novità del 2027

Tra gli interventi più rilevanti della nuova nomenclatura figurano quelli relativi ai metalli, alle materie prime critiche e ai componenti utilizzati nelle tecnologie energetiche.

Le modifiche interessano soprattutto i capitoli 72, 73, 76 e 85 e riflettono l’esigenza dell’Unione europea di disporre di strumenti più dettagliati per monitorare gli scambi di prodotti strategici.

Nel capitolo 72, relativo alla ghisa, al ferro e all’acciaio, vengono introdotte nuove suddivisioni per i rifiuti e rottami ferrosi contenenti elementi delle terre rare.

La modifica interessa, in particolare, la sottovoce 7204 41, attraverso una classificazione più dettagliata di determinati rottami…


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