L’ANCI ha pubblicato un nuovo
Quaderno operativo
dedicato alla verifica
periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, con un aggiornamento della disciplina
prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n.
201/2022
alla luce delle modifiche introdotte dalla
Legge n.
190/2025
e dal D.L.
n. 19/2026
, convertito dalla Legge n.
50/2026
.

Il documento arriva in vista della scadenza del 31
dicembre 2026
, entro la quale gli enti interessati
dovranno aggiornare la ricognizione annuale dei servizi affidati, e
approfondisce soprattutto le novità riguardanti le verifiche
sull’andamento delle gestioni, gli interventi da adottare in
presenza di criticità imputabili ai gestori e il nuovo
regime sanzionatorio, che prevede importi compresi
tra 5.000 e 500.000 euro per gli inadempimenti individuati dalla
normativa.

Oltre a ricostruire gli obblighi degli enti affidanti e gli
orientamenti interpretativi dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM), il documento affronta alcune questioni
applicative legate all’individuazione dei servizi da sottoporre a
ricognizione e alle diverse modalità di affidamento, mettendo a
disposizione anche tre schemi operativi per la predisposizione
della relazione annuale, dell’atto di indirizzo e del piano delle
misure correttive.

Servizi pubblici locali: il nuovo Quaderno ANCI sulla ricognizione
annuale

L’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 impone agli enti affidanti di
effettuare una ricognizione periodica dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, verificandone l’andamento
sotto il profilo economico, dell’efficienza, della qualità e del
rispetto degli obblighi contrattuali.

La relazione deve riguardare ciascun servizio affidato e
riportare gli elementi necessari per valutare i risultati
raggiunti, tenendo conto anche degli indicatori individuati dalle
autorità di regolazione e dal Ministero delle Imprese e del Made in
Italy per i rispettivi ambiti di competenza.

Il Quaderno ANCI richiama gli orientamenti
dell’AGCM, che già nella segnalazione AS1999 del
17 giugno 2024 aveva evidenziato la necessità di superare le
ricognizioni limitate alla descrizione degli affidamenti, chiedendo
alle amministrazioni informazioni sull’andamento
economico-finanziario, sui livelli qualitativi
effettivamente raggiunti e sulle eventuali criticità
riscontrate.

Le modifiche normative più recenti intervengono sulle
conseguenze di queste valutazioni. Se la verifica evidenzia
risultati insoddisfacenti per cause dipendenti dal gestore,
l’amministrazione è tenuta ad adottare un atto di
indirizzo
e a richiedere un piano correttivo, secondo la
procedura introdotta nell’art. 30.

Ricognizione 2026: quali enti sono obbligati e quali servizi
rientrano nella verifica

La ricognizione annuale riguarda i Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti
e le loro eventuali
forme associative, le Città metropolitane, le Province e gli altri
enti competenti in relazione all’ambito territoriale o al bacino
del servizio.

L’ANCI precisa che l’adempimento spetta al soggetto che ha
effettuato l’affidamento. Se, ad esempio, un servizio viene
affidato da un ente di governo dell’ambito territoriale, sarà
quest’ultimo a dover predisporre la relazione, senza che i singoli
Comuni interessati debbano ripetere la medesima ricognizione.

Per i servizi a rete, il riferimento è alle
principali utilities, come il servizio idrico, la gestione
dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la distribuzione del
gas. Per i servizi non a rete, invece, rilevano la
natura dell’attività e le condizioni economiche nelle quali viene
svolta.

Il Quaderno richiama, tra gli altri, gli impianti sportivi, i
parcheggi, i servizi cimiteriali, le luci votive e il trasporto
scolastico, già considerati dal decreto direttoriale MIMIT n. 639
del 31 agosto 2023.

L’appartenenza a una di queste categorie non è però sufficiente,
da sola, a qualificare il servizio come economicamente rilevante.
L’amministrazione deve considerare le caratteristiche della
gestione e la possibilità, anche soltanto potenziale, di remunerare
i costi attraverso tariffe, corrispettivi o altre entrate di
mercato.

Il criterio interessa particolarmente gli impianti
sportivi comunali
, per i quali la giurisprudenza
amministrativa ha più volte escluso classificazioni automatiche,
richiedendo una valutazione delle caratteristiche dell’impianto,
dei costi di manutenzione, del regime tariffario e delle eventuali
attività accessorie.

Dalla ricognizione restano esclusi i servizi privi di rilevanza
economica e quelli meramente strumentali
all’amministrazione
, che svolgono funzioni di supporto
all’attività dell’ente senza rivolgersi direttamente alla
collettività.

La verifica non interessa soltanto le società in house e i
concessionari, ma anche i servizi pubblici locali di rilevanza
economica affidati mediante appalto. Secondo
l’interpretazione illustrata dall’ANCI, non rientrano invece
nell’obbligo previsto dall’art. 30 i servizi gestiti direttamente
in economia.

Scadenza del 31 dicembre 2026: cosa deve contenere la relazione
annuale

La relazione deve essere aggiornata ogni anno, contestualmente
alla revisione periodica delle società partecipate
disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Il termine di
riferimento è quindi il 31 dicembre e, per gli affidamenti a
società in house, la ricognizione costituisce un’appendice della
relazione sulle partecipazioni.

I due adempimenti rimangono distinti, pur essendo collegati. La
revisione delle partecipazioni riguarda l’assetto societario
dell’amministrazione, mentre la ricognizione prevista dall’art. 30
prende in esame l’andamento dei servizi affidati, anche quando il
gestore non è una società partecipata.

In merito alla competenza per l’approvazione della relazione,
l’ANCI ritiene che, nel silenzio della disposizione, questa sia
generalmente riconducibile al Consiglio comunale,
anche in considerazione del collegamento con la revisione periodica
delle partecipazioni e delle competenze consiliari sulle modalità
di gestione dei servizi pubblici locali. Resta comunque salva
un’eventuale diversa disciplina regolamentare sull’organizzazione
dell’ente.

Per ciascun servizio devono essere ricostruiti i principali
risultati economico-finanziari, i costi sostenuti, i ricavi, gli
investimenti e gli eventuali effetti sul bilancio dell’ente. A
questi dati si aggiunge la verifica delle prestazioni
effettivamente erogate, dei livelli di qualità raggiunti e del
rispetto degli obblighi previsti dal contratto di
servizio
.

Il confronto con gli indicatori di settore e con gli obiettivi
contrattuali permette di individuare gli scostamenti e di valutarne
le cause. Il Quaderno richiama anche l’utilità di analisi
comparative sui costi e sulla qualità, oltre alla necessità di
documentare gli interventi già adottati per risolvere eventuali
problemi.

Per gli affidamenti in house, la verifica si
collega inoltre alle valutazioni richieste dall’art. 17, comma 5,
del D.Lgs. n. 201/2022, relative alle ragioni economiche e
qualitative che giustificano il mantenimento della gestione.

Servizi pubblici locali: i tre parametri della gestione
insoddisfacente

Una delle novità introdotte dalla Legge n. 190/2025 riguarda le
conseguenze dell’accertamento di una gestione
insoddisfacente
.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 30 prevede che l’ente, sulla…


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