La proprietaria di un appartamento ubicato in un condominio subiva gravi infiltrazioni nel bagno del suo immobile. In sede di a.t.p. veniva accertato che la causa del fenomeno infiltrativo derivava dalla colonna di scarico condominiale che era vetusta e risultata ammalorata in diversi punti. L’ente condominiale chiamava in manleva l’assicurazione la quale, sin dalla comparsa di risposta, deduceva l’esistenza della clausola contrattuale che non copriva i danni dovuti a usura e vetustà ma solo quelli derivanti dalla rottura accidentale dei tubi.

Nel caso di clausole contrattuali di delimitazione del rischio come si distribuisce l’onere della prova tra assicurato e assicuratore?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 29 giugno 2026, n. 22300 (testo in calce), innanzitutto, chiarisce che i “rischi non compresi” sono quelli che, in astratto, rientrerebbero nella copertura assicurativa ma la cui indennizzabilità è esclusa per espressa pattuizione tra le parti. Ad esempio, nel caso di specie, la polizza copriva i danni da bagnamento, ma escludeva quelli derivanti da usura e vetustà. Secondo gli ermellini «qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione – contemplando “rischi non compresi”, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l’indennizzabilità dei quali è esclusa per il patto espresso di delimitazione – le stesse e il relativo contenuto debbono essere provati dall’assicuratore, mentre all’assicurato può limitarsi a provare il titolo costituito dalla polizza contenente la categoria generale del rischio garantito».

Riassumendo, l’assicurato deve provare che l’evento dannoso rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza rappresenta il fatto costitutivo della sua pretesa all’indennizzo; mentre, l’assicuratore deve provare che l’evento dannoso rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea.

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La vicenda

La proprietaria di un’unità immobiliare subiva copiose infiltrazioni nel proprio immobile a causa della colonna di scarico condominiale. La causa del danno veniva accertata in sede di a.t.p. e la donna evocava in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento del danno patito, quest’ultimo, per quanto qui di interesse, si costituiva e chiamava in manleva la propria assicurazione. La compagnia eccepiva che la polizza non copriva i danni dovuti a vetustà o usura. Nel giudizio interveniva anche il conduttore dell’immobile danneggiato che chiedeva la riduzione del canone locatizio a causa della ridotta utilizzabilità dell’appartamento in seguito alle infiltrazioni.

Il tribunale condannava il Condominio all’esecuzione delle opere indicate nell’a.t.p., riduceva il canone locatizio all’inquilino, condannava il Condominio a risarcire la proprietaria (e locatrice) del conseguente mancato guadagno; infine, accoglieva la domanda di manleva dispiegata dall’ente condominiale verso la propria assicurazione, in quanto la compagnia non aveva dimostrato l’esistenza e l’operatività della clausola diretta a limitare la copertura per le ipotesi di sola rottura e non di vetustà o usura.

L’assicurazione interponeva appello deducendo che la decisione di prime cure avesse invertito l’onere probatorio e il gravame veniva accolto.

Il Condominio ricorreva in Cassazione.

Clausole di delimitazione e rischi non compresi

Il Condominio-ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia violato:

  • l’art. 115 c.p.c. per aver posto a fondamento della decisione un elemento non provato,

  • l’art. 2697 c.c. per aver invertito l’onere della prova,

  • l’art. 1888 c.c. per aver trascurato la necessaria prova scritta del contratto.

Secondo il ricorrente, era onere della compagnia assicuratrice dimostrare l’esclusione dei danni dalla copertura, avendo il Condominio fornito la prova scritta del contratto di assicurazione in cui era indicata la copertura del rischio comprensiva dei “danni da acqua”, delle “spese di ricerca del guasto” e dei “danni a cose in locali inerenti e seminterrati”. Secondo le sue difese, la decisione gravata aveva errato nel ritenere che i danni non rientrassero nella copertura assicurativa in quanto derivanti dalla vestustà della colonna; infatti, tale circostanza, essendo estintiva della pretesa dell’assicurato, andava provata dall’assicurazione. In particolare, la relativa clausola non risultava dimostrata in giudizio né richiamata tra quelle espressamente approvate per iscritto.

Gli ermellini, in via preliminare, ricordano che, in generale, nel contratto di assicurazione sono presenti delle clausole di limitazione del rischio e gli effetti avversi a cui l’assicurato teoricamente viene esposto possono essere così classificati:

  1. i rischi inclusi;

  2. i rischi esclusi,

  3. i rischi non compresi.

Vengono qui in rilievo gli ultimi (sub c).

I rischi non compresi sono quelli che astrattamente potrebbero rientrare nella copertura ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Ad esempio, nel caso di specie, è compreso il danno da bagnamento, mentre è escluso quello derivante da vetustà o usura; oppure, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine.

Mera difesa o eccezione in senso stretto?

I giudici di legittimità danno atto della sussistenza di un “non perfetto allineamento” della giurisprudenza il cui orientamento si riassume come segue.

  • Grava sull’assicurato la prova del fatto fondante la garanzia, egli deve dimostrare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria dei rischi oggetto di copertura assicurativa; mentre incombe sull’assicuratore la prova che l’evento verificatosi non sia ricompreso nella garanzia, trattandosi di un fatto impeditivo della richiesta dell’indennizzo assicurativo (Cass. 1558/2018; Cass. 31251/2023).

  • Alcune pronunce (in tal senso Cass. 15630/2018; Cass. 9205/2021) affermano che l’eccezione di delimitazione contrattuale del rischio, compresa l’eccezione scaturente da clausole speciali, anche coincidenti con ipotesi di rischio “non compreso”, non costituisce un’eccezione in senso stretto ma una mera difesa sollevabile in qualsiasi grado del giudizio.

  • In questo panorama è intervenuta una pronuncia recente (Cass. 1469/2025) secondo cui la clausola limitativa del rischio, nel senso di rischio “non compreso”, rappresenta un fatto impeditivo della fattispecie posta a fondamento della domanda di pagamento dell’indennizzo, per cui la relativa eccezione deve intendersi in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio. Infatti, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è…


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