Il contratto di lavoro autonomo può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti. Secondo la Cassazione, le irregolarità fiscali o amministrative non eliminano automaticamente il diritto al compenso per la prestazione eseguita. La tutela viene meno, invece, per le attività che la legge riserva agli iscritti in albi o elenchi professionali.
Si può essere pagati senza contratto scritto, se il contratto è verbale? Il lavoratore autonomo può ottenere il compenso anche in assenza di un contratto scritto, se dimostra che l’incarico è stato conferito, anche tacitamente, e che la prestazione è stata eseguita. Le irregolarità fiscali o amministrative non eliminano automaticamente il credito. Il compenso non spetta, invece, quando la prestazione è legalmente riservata a professionisti iscritti in un albo e viene svolta da un soggetto non abilitato.
Diritto al compenso
Il tema del diritto al compenso nelle prestazioni di lavoro autonomo (inteso in senso civilistico, non fiscale) solleva spesso questioni delicate, in particolare riguardo alla validità dei contratti non scritti. Non di rado ci si chiede se l’assenza di un accordo formale possa invalidare la pretesa retributiva di chi ha svolto un’attività produttiva.
La giurisprudenza è recentemente tornata a chiarire i confini tra le professioni protette e la generale libertà di iniziativa economica, delineando i presupposti essenziali che garantiscono la tutela del lavoratore e la legittimità della sua richiesta economica, come evidenziato dalla pronuncia di cui oggi diamo notizia.
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Contratto anche tacito
Nelle attività non riservate, l’incarico può essere conferito verbalmente o risultare da comportamenti concludenti.
La prova resta necessaria
Chi chiede il compenso deve dimostrare l’incarico, la prestazione eseguita e l’importo richiesto.
Irregolarità fiscali
La mancanza di partita IVA non elimina automaticamente il credito, ma può comportare imposte, contributi e sanzioni.
Attività abituale
Se la prestazione è esercitata professionalmente e con abitualità, l’apertura della partita IVA è obbligatoria.
Professioni protette
L’articolo 2231 c.c. opera per le prestazioni riservate agli iscritti in albi o elenchi professionali.
Piano civile e fiscale
Il diritto al pagamento e la regolarità fiscale sono profili distinti, da esaminare separatamente.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Il caso riguardava la proprietaria di un’autovettura, destinataria di un decreto ingiuntivo ottenuto da un’autofficina per il pagamento delle riparazioni eseguite sul veicolo.
La Corte territoriale aveva ritenuto documentalmente provata l’esecuzione dei lavori, e aveva escluso la rilevanza dell’emissione tardiva della fattura e aveva valorizzato il comportamento tenuto dalla figlia della proprietaria nella gestione delle riparazioni, ravvisando elementi idonei a dimostrare un conferimento tacito dei poteri rappresentativi.
Le contestazioni della proprietaria dell’automobile
La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la valutazione delle fotografie prodotte dall’officina, il ricorso alle presunzioni, la mancata considerazione di documentazione che avrebbe dimostrato l’indisponibilità dell’auto, l’emissione della fattura a distanza di mesi, la violazione della disciplina di settore sull’attività di autoriparazione e l’asserita modifica della causa petendi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Cassazione ha però respinto tutte queste doglianze, confermando l’impianto decisorio dei giudici di merito.
Quando nasce il diritto al compenso
La mancanza di un documento sottoscritto non esclude, di per sé, la formazione del contratto. L’accordo può essere dimostrato attraverso preventivi accettati, corrispondenza elettronica, messaggi, consegna del bene da riparare, richieste del committente, esecuzione della prestazione e successiva utilizzazione del risultato. Resta tuttavia a carico di chi domanda il pagamento l’onere di provare il conferimento dell’incarico, l’attività svolta e l’ammontare del credito.
La suprema corte, con l’ordinanza dello scorso 10 giugno 2026, n. 18947, ha ritenuto che, nel caso di un prestatore d’opera, nella specie operante nel settore dell’autoriparazione, il principio può essere esteso alle attività autonome o d’impresa di servizi non riservate dalla legge, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del corrispettivo è la conclusione del contratto avente a oggetto la prestazione, che può risultare anche dal comportamento concludente delle parti; la nullità prevista dall’art. 2231, c.c., ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito Albo o ad abilitazione.
L’assenza di forma scritta non rende normalmente invalido il contratto, ma può rendere più difficile dimostrare:
- chi abbia conferito l’incarico;
- quali attività siano state richieste;
- quale compenso sia stato concordato;
- se siano state approvate prestazioni aggiuntive;
- se l’opera sia stata completata correttamente.
Il contratto può essere concluso per fatti concludenti
Al di fuori di tali attività, vige, quindi, la generale libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.
Mancanza dei requisiti amministrativi e validità del contratto
Rilevante la questione della pretesa mancanza dei requisiti tecnico-professionali dell’officina e della possibile incidenza di tale profilo sul diritto al compenso. La ricorrente sosteneva che l’autofficina fosse stata iscritta nel Registro Imprese e avesse nominato il preposto tecnico solo successivamente, circostanza che, a suo avviso, avrebbe escluso la prova del credito o comunque impedito il riconoscimento del corrispettivo. La Cassazione, richiamando la propria ordinanza n. 8450/2023, afferma invece come, nel caso di lavoratore autonomo, ciò che rileva ai fini del pagamento è la prova della conclusione, anche per fatti concludenti, del contratto d’opera o di servizi.
La distinzione tra irregolarità e nullità civilistica
Da ciò discende che, nel caso esaminato, le violazioni della disciplina amministrativa o settoriale sull’attività di autoriparazione non erano sufficienti, di per sé, a eliminare il diritto al pagamento dell’opera svolta. La nullità del contratto non può essere desunta automaticamente da qualsiasi irregolarità, ma richiede la violazione di una norma imperativa destinata a incidere sulla validità del rapporto.
La Corte precisa, infatti, che l’esame delle violazioni prospettate non avrebbe comunque potuto modificare l’esito della controversia, poiché il lavoratore autonomo conserva il diritto di richiedere il pagamento per l’opera eseguita, anche se privo di partita Iva.
L’articolo 2231 c.c. e le professioni protette
Nella questione oggetto della pronuncia, pertanto, vengono distinti il piano amministrativo-sanzionatorio da quello civilistico del diritto al compenso: salvo che si tratti di attività legalmente riservata a soggetti iscritti ad Albo o abilitati, la mancanza di specifici requisiti formali non travolge il rapporto contrattuale né elimina il diritto alla remunerazione della prestazione effettivamente…
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Danilo Sciuto
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