L’evoluzione del welfare territoriale e l’invecchiamento della popolazione urbana stanno spingendo i complessi residenziali verso forme innovative di assistenza sanitaria e sociale. L’infermiere di condominio rappresenta un modello di sanità di prossimità che porta le prestazioni infermieristiche di base, il monitoraggio e la prevenzione direttamente all’interno dei fabbricati. Questo servizio si svolge a domicilio dei residenti o sfruttando spazi comuni, come le ex portinerie, previa delibera dell’assemblea. 

Che cos’è l’infermiere di condominio

L’infermiere di condominio si inserisce nel solco della sanità d’iniziativa e del welfare di prossimità come risposta concreta e tempestiva alle trasformazioni demografiche dei centri urbani. Fondato sui principi dell’assistenza sanitaria, questo modello individua in un professionista sanitario abilitato il punto di riferimento clinico per lo stabile, circoscrivendone l’azione a prestazioni di base, prevenzione ed educazione terapeutica. 

L’attività si svolge direttamente a domicilio o all’interno di spazi comuni appositamente dedicati, operando secondo un calendario concordato. L’iniziativa persegue il duplice obiettivo di decongestionare i presidi ospedalieri e contrastare la solitudine dei residenti più fragili, strutturandosi attraverso convenzioni assembleari o incarichi privatistici su base volontaria.

Sotto il profilo ordinamentale è necessario distinguere l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), istituito all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (D.L. 34/2020) per rafforzare le cure territoriali dell’ASL, dalle iniziative autonome condominiali, affidate a liberi professionisti iscritti alla FNOPI o a cooperative socio-sanitarie accreditate, il cui raggio d’azione è disciplinato dal profilo professionale di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739.

Come funziona il servizio dell’infermiere di condominio

Dal punto di vista operativo, l’attività condominiale non deve essere confusa con l’assistenza domiciliare continuativa o intensiva garantita da una figura dedicata come l’infermiera convivente, assunta dal singolo nucleo familiare per una presa in carico h24 del paziente allettato. 

Si tratta, al contrario, di un servizio collettivo e condiviso, strutturato su fasce orarie prestabilite settimanali, durante le quali l’operatore esegue prestazioni programmate, raccoglie bisogni assistenziali e coordina il raccordo con i medici curanti. 

L’attivazione del presidio sanitario all’interno di uno stabile presuppone l’individuazione di un’idonea area condominiale, localizzata solitamente nei locali di guardiola dell’ex portierato o in altre sale comuni. Sotto il profilo operativo, lo spazio funge da punto d’appoggio territoriale per erogare terapie e monitorare i parametri dei condòmini. 

A cosa serve l’assistenza infermieristica in un condominio

L’attivazione programmata di un punto di riferimento clinico-assistenziale apporta benefici diretti tanto ai singoli nuclei familiari quanto all’intera sostenibilità del sistema sanitario, garantendo: 

  • la riduzione degli accessi al pronto soccorso per patologie a bassa complessità (codici bianchi e verdi), poiché la gestione tempestiva di piccoli traumi, disidratazioni o alterazioni pressorie o medicazioni ordinarie evita il ricorso all’ospedale; 
  • il monitoraggio costante dell’aderenza terapeutica nei pazienti cronici, con un controllo periodico dell’assunzione corretta dei farmaci prescritti che abbatte il rischio di riacutizzazioni ed errori posologici; 
  • un supporto immediato ai caregiver nella gestione quotidiana dei pazienti; 
  • la creazione di una rete di prevenzione sanitaria attiva nel luogo di residenza, attraverso screening dei parametri vitali (glicemia, saturazione, pressione arteriosa) e percorsi di educazione alla salute volti a intercettare precocemente ogni segnale di decadimento funzionale. 

Quali sono le maggioranze richieste al condominio

Sotto il profilo giuridico, l’impiego dei locali condominiali per il servizio infermieristico richiede di distinguere tra l’uso temporaneo di un bene comune e il cambio di destinazione d’uso degli spazi comuni (articolo 1117-ter del Codice civile). Qualora l’utilizzo dello spazio (come una sala riunioni o l’atrio) abbia natura transitoria, oraria e non precluda il pari godimento agli altri residenti, trova piena applicazione l’articolo 1102 del Codice civile. 

Si tratta di un utilizzo “leggero” che non altera la funzione originaria della cosa comune e può essere regolato dall’assemblea con la maggioranza ordinaria degli intervenuti (articolo 1136, comma 2, c.c.). Al contrario, se si intende trasformare stabilmente l’ex alloggio del custode o la portineria in un ambulatorio sanitario, si configura una mutazione sostanziale della destinazione d’uso. 

In questo caso scatta il regime vincolato dell’articolo 1117-ter c.c., che impone per la validità della delibera un quorum qualificato, ovvero il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei condòmini che rappresentino non meno dei quattro quinti del valore dell’edificio (800/1000). 

Come si ripartiscono le spese tra i condomini

Per superare l’impasse economica che spesso paralizza le assemblee, la soluzione risiede nella separazione dei capitoli di spesa, in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 1258/1995 e n. 6133/2011) sull’applicazione dell’articolo 1123, comma 2, c.c. per i servizi comuni suscettibili di godimento separato. 

L’adeguamento iniziale dei locali dell’ex portineria – conformità impiantistica, tinteggiatura igienica e allacci idrici – costituisce un’opera di conservazione che incrementa il valore dell’immobile. Tale voce si ripartisce, dunque, per millesimi di proprietà tra l’intera compagine. 

Viceversa, la tariffa dell’operatore sanitario per le prestazioni cliniche non può essere imposta a maggioranza. Per non gravare sui dissidenti, la strada maestra è il servizio su base volontaria. Il condominio stipula una convenzione per assistenza sanitaria mettendo a disposizione il locale, mentre l’onorario professionale viene regolato con contratti individuali “a prestazione” o a consumo, fatturati esclusivamente ai soli residenti fruitori. 

Quali sono i limiti dello studio medico in condominio

Istituire un presidio sanitario nello stabile impone il rispetto dei protocolli igienico-strutturali stabiliti a livello nazionale dal D.P.R. 14 gennaio 1997 sui requisiti minimi delle strutture sanitarie e declinati localmente dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. L’idoneità dei locali richiede: 

  • finiture con superfici lavabili e disinfettabili; 
  • illuminazione e aerazione naturale adeguate; 
  • punti acqua dedicati e dotati di rubinetteria a comando non manuale (a gomito o a fotocellula); 
  • separazione tra i percorsi di materiale pulito e sporco;
  • una sala d’attesa che scongiuri assembramenti negli androni comuni.

Tassativa è, inoltre, la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi che, ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 vieta l’uso dei cassonetti condominiali e impone l’impiego di contenitori rigidi imperforabili e il ritiro da parte di ditte autorizzate, seguendo una logica analoga a quanto previsto per gli obblighi e divieti di una RSA in condominio. 

Parallelamente, il trattamento della documentazione clinica deve conformarsi alle garanzie del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Poiché le cartelle infermieristiche e i parametri vitali rientrano tra le “categorie particolari di dati”…


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 Carlo Iacubino

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