Il diniego di un
permesso di costruire adottato dopo quasi tre anni dalla
presentazione della domanda solleva inevitabilmente il problema
della formazione del silenzio-assenso, soprattutto
quando il Comune motiva il rigetto sostenendo che il richiedente
abbia perso la disponibilità giuridica dell’area per effetto della
decadenza di una concessione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.
6348 del 5 agosto 2026, ha
affrontato questi problemi esaminando il diniego opposto alla
realizzazione di un’opera all’interno di un’area cimiteriale
concessa in uso. I giudici hanno annullato il provvedimento
dell’amministrazione perché fondato su una decadenza mai
formalmente accertata, ma non hanno riconosciuto la formazione del
silenzio-assenso, essendo mancata qualsiasi verifica
sull’idoneità strutturale e giuridica della
domanda.
Una decisione che interessa anche i procedimenti edilizi
ordinari, nei quali la disponibilità giuridica dell’immobile, la
perdita di efficacia dei titoli e il decorso dei termini
amministrativi possono determinare problemi analoghi, soprattutto
quando l’ufficio comunale considera venuto meno un titolo
precedente senza averne formalmente dichiarato la decadenza.
Permesso di costruire e silenzio-assenso: una domanda respinta dopo
quasi tre anni
Nel 1991 il Comune aveva concesso per 99 anni un lotto
cimiteriale destinato all’inumazione oppure alla costruzione di
un’edicola funeraria, prevedendo nel disciplinare allegato al
contratto che l’edicola dovesse essere realizzata entro tre anni,
pena la revoca automatica della concessione e la restituzione al
concessionario del 20% della somma versata.
Il concessionario aveva presentato un progetto per costruire
l’edicola quando ormai il termine era scaduto e il Comune aveva
espresso parere favorevole, senza che il relativo titolo edilizio
fosse poi ritirato.
Nel dicembre 2021 è stata presentata una nuova domanda di
permesso di costruire, alla quale l’amministrazione ha risposto nel
gennaio successivo con una comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, sostenendo che la concessione fosse
ormai decaduta.
Il diniego definitivo è arrivato soltanto quasi
tre anni dopo, sulla base della medesima motivazione: il
richiedente non avrebbe più avuto titolo per ottenere il permesso
di costruire, essendo la concessione cessata automaticamente per il
mancato rispetto del termine triennale.
Il TAR aveva respinto il ricorso, condividendo la tesi
dell’automatica decadenza. Da qui l’appello al Consiglio di Stato,
contestando sia l’assenza di un provvedimento formale che
accertasse la cessazione della concessione, sia la tardività del
diniego, adottato quando, secondo la sua ricostruzione, il permesso
di costruire si era già formato per silenzio-assenso.
Chi può richiedere il permesso di costruire e quando si forma il
silenzio-assenso
Gli articoli 11 e 20 del d.P.R. n. 380/2001 disciplinano
rispettivamente la titolarità del permesso di costruire e il
procedimento per il suo rilascio, prevedendo presupposti che devono
essere considerati congiuntamente quando la formazione del titolo
edilizio dipende anche dalla posizione giuridica del
richiedente.
In particolare, l’art. 11 del Testo
Unico Edilizia stabilisce che il permesso di costruire
è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo, ammettendo quindi che la legittimazione all’intervento
possa derivare anche da una posizione giuridica diversa dalla
proprietà, purché idonea a consentire l’attività edilizia
richiesta.
L’art. 20 individua invece le fasi del
procedimento e i termini entro i quali l’amministrazione deve
pronunciarsi, prevedendo al comma 8, nei casi in cui l’istituto
trova applicazione, la formazione del silenzio-assenso quando il
termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre
inutilmente senza un motivato diniego.
La disciplina si coordina con l’art. 20 della
Legge n. 241/1990, relativo al silenzio-assenso nei
procedimenti a istanza di parte, e con l’art. 2, comma
8-bis, della stessa legge, che prevede l’inefficacia delle
determinazioni tardive nelle fattispecie espressamente individuate.
Va inoltre considerato l’art. 10-bis, relativo
alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, che determina la sospensione dei termini
procedimentali secondo le modalità previste dalla disposizione,
senza comportarne l’integrale ripartenza.
Nel ricorso in appello era stata sostenuta l’avvenuta formazione
del permesso di costruire per effetto del decorso dei termini, con
la conseguente inefficacia del diniego adottato nel 2024. Secondo
il ricorrente, il Comune avrebbe potuto eventualmente intervenire
soltanto attraverso l’esercizio dei poteri di
autotutela, non essendo più possibile respingere
ordinariamente una domanda sulla quale si era già formato il titolo
tacito.
Palazzo Spada ha esaminato congiuntamente le due censure,
osservando che la formazione del permesso di costruire per
silenzio-assenso presuppone che il richiedente abbia titolo
alla presentazione dell’istanza e che questa sia
astrattamente procedibile, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n.
380/2001. La possibilità di ottenere il titolo edilizio dipendeva
quindi anche dall’efficacia della concessione cimiteriale, che il
Comune aveva considerato estinta senza averne formalmente accertato
la decadenza.
Revoca e decadenza: quando è necessario un provvedimento
espresso
La clausola contenuta nel disciplinare prevedeva che, in caso di
mancata costruzione dell’edicola entro tre anni, la concessione si
sarebbe intesa automaticamente revocata. Il Collegio ha però
ricondotto questa previsione all’istituto della
decadenza, precisando che la qualificazione
giuridica dipende dalla natura dell’effetto previsto e non dalla
denominazione utilizzata nel contratto.
La revoca, disciplinata dall’art. 21-quinquies
della Legge n. 241/1990, riguarda la rimozione di un precedente
provvedimento legittimo per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, per un mutamento della situazione di fatto oppure, nei
casi consentiti, per una nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario. Richiede una valutazione amministrativa degli interessi
coinvolti e produce ordinariamente effetti per il futuro.
La decadenza trova invece fondamento nella legge, nel
regolamento o nel titolo che disciplina il rapporto e consegue
normalmente all’inadempimento di un obbligo, alla perdita di un
requisito o al mancato esercizio di una facoltà entro un
determinato termine. Il relativo potere ha generalmente
carattere vincolato, poiché, una volta accertati i
presupposti, l’amministrazione deve dichiarare la decadenza.
La natura vincolata del potere non elimina, però, la necessità
dell’accertamento. Anche quando l’effetto decadenziale deriva
direttamente dalla legge o dal titolo concessorio, occorre
normalmente un provvedimento espresso, preceduto
dall’istruttoria e dal contraddittorio con l’interessato, che
verifichi l’effettiva sussistenza delle condizioni previste.
A questo proposito, il Consiglio ha richiamato la giurisprudenza
relativa alla decadenza del permesso di costruire per mancato
inizio o mancata ultimazione dei lavori, ricordando che, pur
trattandosi di un effetto previsto dalla legge, la perdita di
efficacia del titolo deve essere accertata attraverso un
provvedimento comunale di natura dichiarativa e
che quindi…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Source link

